In vigore la Direttiva europea Case Green (EPBD) – Build News

In vigore la Direttiva europea Case Green (EPBD) – Build News

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Il 28 maggio 2024 è entrata in vigore la Direttiva europea n. 2024/1275 sulla prestazione energetica in edilizia (EPBD), anche nota come “Direttiva Case Green”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue Serie L dell’8 maggio 2024.

La maggior parte delle disposizioni contenute nella direttiva dovrà essere recepita nell’ordinamento italiano entro il 29 maggio 2026. Fa eccezione l’eliminazione degli incentivi finanziari alle caldaie a gas fossile, cui occorrerà conformarsi entro il 1° gennaio 2025.

L’obiettivo generale è promuovere il miglioramento del rendimento energetico e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra degli edifici, al fine di raggiungere un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050. L’approccio prescelto è quello del ciclo di vita, che tiene conto delle emissioni non solo operative, ovvero in fase di utilizzo degli edifici, ma lungo l’intera vita dei loro componenti e sistemi, dalla produzione dei materiali alla loro dismissione.

Per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica, il nuovo testo stabilisce target di riduzione dei consumi energetici a diverse scadenze temporali a partire dal 2030 e aggiorna il quadro normativo sia per i requisiti minimi che per il calcolo della prestazione energetica degli edifici. Vengono fissati nuovi obblighi per i nuovi edifici, che dovranno diventare a emissioni zero, e per quelli esistenti, che rientreranno in un piano nazionale di riqualificazione al fine di conseguire risparmi energetici significativi del parco edilizio nel suo complesso.

Requisiti minimi di prestazione energetica

Per quanto riguarda i requisiti minimi di prestazione energetica, è previsto l’aggiornamento dei valori limite, delle modalità di calcolo e degli attestati di prestazione energetica degli edifici.

Il GWP

Una nota di approfondimento dell’ANCE evidenzia che rispetto alle norme attuali che valutano solo le emissioni di gas serra in fase di esercizio, per i nuovi edifici è richiesta la valutazione estesa all’intero ciclo di vita. Viene definito (art. 2) il potenziale di riscaldamento globale durante l’intero ciclo di vita (GWP, Global Warming Potential), che indicherà – conformemente all’Allegato III 1 – il contributo potenziale dell’edificio al riscaldamento globale, riunendo le emissioni di gas serra contenute nei prodotti da costruzione con le emissioni dirette e indirette derivanti dalla fase di utilizzo.

Sono fissate le seguenti decorrenze per il calcolo del GWP relativo ai nuovi edifici e la sua indicazione nell’attestato di prestazione energetica (APE): dal 1° gennaio 2028, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1.000 m2; dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.

Entro il 2026, gli Stati membri pubblicheranno una tabella di marcia che specifica l’introduzione di valori limite del GWP totale cumulativo di tutti gli edifici di nuova costruzione, e, a partire dal 2030, stabiliranno obiettivi e valori limite massimi, dettagliati per zone climatiche e tipologie di edifici.

Attestato di Prestazione Energetica

Analogamente ai requisiti minimi, anche l’attestato di prestazione energetica sarà oggetto di aggiornamento per rispettare il modello dell’allegato V (artt. 19-21).
Il sistema sarà comunque simile a quello attualmente valido, con una scala chiusa di lettere da A a G. La lettera A corrisponderà agli edifici a emissioni zero, mentre la lettera G corrisponderà agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell’introduzione della scala. Le restanti classi dovranno avere un’adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica tra le classi di prestazione energetica.

È facoltà per gli Stati membri definire una classe di prestazione energetica A+ corrispondente agli edifici la cui soglia massima per il consumo energetico è inferiore di almeno il 20% rispetto alla soglia massima per gli edifici a emissioni zero e che generano in loco, ogni anno, più energia rinnovabile rispetto alla loro domanda totale annua di energia primaria.

Se il GWP (Global Warming Potential, cioè il potenziale di riscaldamento globale durante l’intero ciclo di vita) è disponibile, dovrà essere indicato nell’attestato. In particolare, per gli edifici esistenti ristrutturati per rientrare in classe A+, il GWP nel corso del ciclo di vita sarà stimato e reso noto nell’APE.

In merito agli obblighi di produzione e affissione degli APE, non vi sono novità significative rispetto all’attuale disciplina.

In sintesi, in caso di costruzione, ristrutturazione profonda, ovvero vendita o locazione di edifici o unità immobiliari, o di rinnovo del contratto di locazione, l’attestato di prestazione energetica deve essere mostrato al potenziale acquirente o locatario e consegnato all’acquirente o locatario.

In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione o ristrutturazione profonda, gli Stati membri possono disporre che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal caso l’attestato di prestazione energetica è rilasciato entro la fine della costruzione o della ristrutturazione dell’edificio.

Gli edifici o le unità immobiliari in vendita o in locazione devono avere un attestato di prestazione energetica e l’indicatore e la classe di prestazione energetica che figura nell’APE deve essere riportato negli annunci commerciali, compresi i portali web di ricerca immobiliare.

Energia solare

Tutti i nuovi edifici dovranno essere progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare sulla base dell’irraggiamento solare del sito, consentendo l’installazione successiva di tecnologie solari efficienti sotto il profilo dei costi (cosiddetta “solar-readiness”) (art. 10).

Sono anche stabiliti obblighi di installazione di impianti solari su diverse tipologie di edifici, sia di nuova costruzione che esistenti, e a diverse scadenze temporali, dal 2026 al 2030. Tali obblighi saranno recepiti a livello nazionale coerentemente con gli obblighi già da tempo fissati dalla legge italiana per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.

Digitalizzazione

Viene introdotto un nuovo indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza, nonché banche dati sulla prestazione energetica.

Passaporti di ristrutturazione

Tra le novità della direttiva, sarà introdotto un sistema di passaporti di ristrutturazione (art. 12), a uso volontario, per guidare i proprietari degli edifici nelle loro ristrutturazioni graduali verso edifici a emissioni zero. Il passaporto per la ristrutturazione e l’attestato di prestazione energetica (APE) potranno essere redatti congiuntamente dallo stesso esperto e rilasciati insieme, nel qual caso il passaporto per la ristrutturazione dovrebbe sostituire le raccomandazioni contenute nell’APE.

Il passaporto per la ristrutturazione potrà essere caricato nella banca dati nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.

Incentivi finanziari e misure di sostegno

Sono previste adeguate misure di sostegno economico e finanziario, tra cui sistemi di detrazione fiscale, per superare gli ostacoli agli investimenti, soprattutto per le famiglie vulnerabili.

Qualificazione di imprese e professionisti

Per quanto riguarda la qualificazione di imprese e professionisti, la direttiva Case Green non introduce sostanziali novità sul tema, in quanto deve essere letta in modo coordinato con la direttiva UE 2023/1791 sull’efficienza energetica.

Mobilità sostenibile

Introdotti obblighi di dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica al servizio degli edifici, sia nuovi che ristrutturati.

June 1, 2024 at 02:10PM

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